Giovedì, 18 Ottobre 2012 18:50

Dune - denuncia cautelativa

Oggetto: verifica delle autorizzazioni per opere di sbancamento e realizzazione di parcheggi sull'area caratterizzata dalla presenza di dune ubicata nei Comuni di Taranto, isola amministrativa “VI b”, e Lizzano.

Nell'area indicata, localizzata in modo specifico nelle tavole allegate, nel corso degli ultimi anni, così come attestabile tramite la successione di ortofoto ufficiali del SIT Puglia e del Portale Cartografico Nazionale, si è assistito al progressivo sbancamento di dune, con contestuale rimozione della vegetazione a macchia che sulle dune si trova ad insistere.

La  presente  per  richiedere  con  urgenza  un  controllo di legittimità sulla realizzazione di tali opere di sbancamento, richiedendo, qualora  dai controlli emerga la mancanza di adeguati permessi, un doveroso  intervento  della  competente Autorità Giudiziaria,  che  ponga  in  essere  una  delimitazione  immediata  delle  aree  sottoposte  a sbancamento,  onde  prevenire  ulteriori  e  ancor  più  significativi  danni  alle  aree  vincolate.

Allegate  alla  presente  denuncia,  per  l'individuazione  puntuale  delle  aree  sulle  quali  è  stato effettuato lo sbancamento, vengono predisposte delle tavole, in cui, tramite la Carta Tecnica Regionale  e  le  ortofoto  ufficiali  datate  1989,  1998,  2000,  2006  e  2010  del    Ministero dell'Ambiente e della Regione Puglia, è possibile riscontrare la stabilità della conformazione e della vegetazione sulle dune; sull'ortofoto del 2010, in dettaglio, sono poi indicati i confini delle aree considerate e i punti e le direzioni di ripresa delle fotografie indicanti lo stato attuale dei luoghi.

Le aree considerate sono sottoposte a molteplici vincoli, in particolare, come da consultazione del SIT Puglia, tramite accesso istituzionale  [http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_cittadino/

Dati+Tematici/Beni+Culturali ], le aree risultano coperte dai seguenti vincoli - imposti, con la

caratteristica di essere ope legis, tramite l’applicazione del Decreto Legislativo 42/2004:

● Territori costieri - art. 142 1.a

● Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136

● Territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi da incendi - art. 142 1.g

In particolare si pone l'attenzione sull'ultimo vincolo riportato, che assimila l'area, caratterizzata

da vegetazione sclerofilla [macchia] alle formazioni boschive, così come ripetutamente indicato

dalla legislazione e giurisprudenza nazionale.

Alle aree considerate vanno dunque applicate tutte le leggi ed i regolamenti riferiti ai boschi e

foreste, tra cui, in particolare, quelli volti alla tutela della vegetazione ed alla prevenzione degli

incendi boschivi.

La distruzione dello stato dei luoghi di una zona vincolata, come nel caso dei territori costieri

integra il reato di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, come previsto dall' art. 734

del Codice Penale << Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,

distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità,

è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.>>.

Per quanto riguarda la natura di un eventuale reato posto in essere, qualora le aree risultino in difetto del corretto regime autorizzativo, in riferimento alla normativa urbanistico/paesaggistica,  giova  ricordare  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  Sez.  Terza  Pen.  -  Sent. del  18.07.2011,  n.  28227,  riguardante  lo  spianamento  di  un'area  di  dune  per  la  creazione  di parcheggi:

<< [...] Può dunque affermarsi il principio secondo il quale la destinazione a parcheggio di

un’area  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  mediante  la  rimozione  della  vegetazione  e  dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo  sull’aspetto  esteriore  dell’area  medesima,  soggetta  a  speciale  protezione  e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall’articolo 181 D. Lgs. 42\2004 >>

Nel  caso  qui  segnalato,  tuttavia,  se risultasse effettiva la mancanza delle autorizzazioni necessarie, la  modifica  dello  stato  dei  luoghi  risulterebbe  correlata  ad  atto  di gravità ben maggiore, considerata l'esistenza contemporanea dello specifico vincolo volto alla conservazione della vegetazione boschivo/forestale, così come rilevata ufficialmente dalla Regione Puglia.

Le  aree  spianate,  al momento attuale,  vengono  utilizzate  come  parcheggio  per  le  automobili da  parte  dei  bagnanti;  trattandosi  di  aree  boschive  in  zona  fortemente  a  rischio  di  incendi, è  indispensabile  la  tempestiva  perimetrazione  delle  zone  spianate,  volta  a  separare  la  sede stradale  dalle  aree  stesse,  per  evitare  il  rischio  di  incendio, correlato in modo specifico al surriscaldamento delle marmitte catalitiche.

A tal proposito giova ricordare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2012,

n. 335, che sancisce:

art.  1 <<Nel  periodo  dal  15  giugno  al  15  settembre  2012  è  dichiarato  lo  stato  di  grave

pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della

Regione Puglia,>>

art. 2 <<Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n°3267 del 30/12/1923, del relativo

Regolamento  e  delle  Prescrizioni  di  Massima,  nonché  dell’art.  3  della  Legge  n°  353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

[...]

• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

•  transitare  con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade  statali,  provinciali,  comunali,  private  e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per

le attività agro-pastorali; [...]>>

Dunque, alla luce dei divieti indicati nel DPGR n.335  anche i proprietari di autoveicoli che  

sostino su queste aree sono punibili con sanzione amministrativa, come previsto dall'articolo 14:

<<Art. 14)

Le  trasgressioni  ai  divieti  e  prescrizioni  previsti  dall’art.  2  del  presente  Decreto,  saranno

punite  a  norma  dell’art.  10,  commi  5-6-7-8,  della  Legge  n°  353  del  21/11/2000,  con  una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. >>

Per tutte le suddette ragioni, si richiede un atto immediato da parte delle forze di Polizia, volto a transennare le aree oggetto di sbancamento, onde evitare ulteriori manomissioni dei luoghi e

l'incorrere, da parte degli automobilisti, nelle infrazioni previste dal DPGR n.335, determinando

quindi  le  condizioni  potenziali  per  l'innesco  di  incendi;  per  tutte  queste  ragioni, nel caso si riscontri la mancanza dei corretti titoli e permessi,  va  anche valutata la misura  cautelare del sequestro preventivo,  che  trova  la  sua  ratio  nell’esigenza  di   tutela   anticipata,   in  considerazione  della  rilevanza  del  bene  giuridico  protetto  che,  per quanto attiene ai reati paesaggistici, va individuato nella salvaguardia del territorio.

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