Oggetto: verifica delle autorizzazioni per opere di sbancamento e realizzazione di parcheggi sull'area caratterizzata dalla presenza di dune ubicata nei Comuni di Taranto, isola amministrativa “VI b”, e Lizzano.
Nell'area indicata, localizzata in modo specifico nelle tavole allegate, nel corso degli ultimi anni, così come attestabile tramite la successione di ortofoto ufficiali del SIT Puglia e del Portale Cartografico Nazionale, si è assistito al progressivo sbancamento di dune, con contestuale rimozione della vegetazione a macchia che sulle dune si trova ad insistere.
La presente per richiedere con urgenza un controllo di legittimità sulla realizzazione di tali opere di sbancamento, richiedendo, qualora dai controlli emerga la mancanza di adeguati permessi, un doveroso intervento della competente Autorità Giudiziaria, che ponga in essere una delimitazione immediata delle aree sottoposte a sbancamento, onde prevenire ulteriori e ancor più significativi danni alle aree vincolate.
Allegate alla presente denuncia, per l'individuazione puntuale delle aree sulle quali è stato effettuato lo sbancamento, vengono predisposte delle tavole, in cui, tramite la Carta Tecnica Regionale e le ortofoto ufficiali datate 1989, 1998, 2000, 2006 e 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Regione Puglia, è possibile riscontrare la stabilità della conformazione e della vegetazione sulle dune; sull'ortofoto del 2010, in dettaglio, sono poi indicati i confini delle aree considerate e i punti e le direzioni di ripresa delle fotografie indicanti lo stato attuale dei luoghi.
Le aree considerate sono sottoposte a molteplici vincoli, in particolare, come da consultazione del SIT Puglia, tramite accesso istituzionale [http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_cittadino/
Dati+Tematici/Beni+Culturali ], le aree risultano coperte dai seguenti vincoli - imposti, con la
caratteristica di essere ope legis, tramite l’applicazione del Decreto Legislativo 42/2004:
● Territori costieri - art. 142 1.a
● Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136
● Territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi da incendi - art. 142 1.g
In particolare si pone l'attenzione sull'ultimo vincolo riportato, che assimila l'area, caratterizzata
da vegetazione sclerofilla [macchia] alle formazioni boschive, così come ripetutamente indicato
dalla legislazione e giurisprudenza nazionale.
Alle aree considerate vanno dunque applicate tutte le leggi ed i regolamenti riferiti ai boschi e
foreste, tra cui, in particolare, quelli volti alla tutela della vegetazione ed alla prevenzione degli
incendi boschivi.
La distruzione dello stato dei luoghi di una zona vincolata, come nel caso dei territori costieri
integra il reato di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, come previsto dall' art. 734
del Codice Penale << Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità,
è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.>>.
Per quanto riguarda la natura di un eventuale reato posto in essere, qualora le aree risultino in difetto del corretto regime autorizzativo, in riferimento alla normativa urbanistico/paesaggistica, giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 18.07.2011, n. 28227, riguardante lo spianamento di un'area di dune per la creazione di parcheggi:
<< [...] Può dunque affermarsi il principio secondo il quale la destinazione a parcheggio di
un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall’articolo 181 D. Lgs. 42\2004 >>
Nel caso qui segnalato, tuttavia, se risultasse effettiva la mancanza delle autorizzazioni necessarie, la modifica dello stato dei luoghi risulterebbe correlata ad atto di gravità ben maggiore, considerata l'esistenza contemporanea dello specifico vincolo volto alla conservazione della vegetazione boschivo/forestale, così come rilevata ufficialmente dalla Regione Puglia.
Le aree spianate, al momento attuale, vengono utilizzate come parcheggio per le automobili da parte dei bagnanti; trattandosi di aree boschive in zona fortemente a rischio di incendi, è indispensabile la tempestiva perimetrazione delle zone spianate, volta a separare la sede stradale dalle aree stesse, per evitare il rischio di incendio, correlato in modo specifico al surriscaldamento delle marmitte catalitiche.
A tal proposito giova ricordare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2012,
n. 335, che sancisce:
art. 1 <<Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della
Regione Puglia,>>
art. 2 <<Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n°3267 del 30/12/1923, del relativo
Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
[...]
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
le attività agro-pastorali; [...]>>
Dunque, alla luce dei divieti indicati nel DPGR n.335 anche i proprietari di autoveicoli che
sostino su queste aree sono punibili con sanzione amministrativa, come previsto dall'articolo 14:
<<Art. 14)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno
punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. >>
Per tutte le suddette ragioni, si richiede un atto immediato da parte delle forze di Polizia, volto a transennare le aree oggetto di sbancamento, onde evitare ulteriori manomissioni dei luoghi e
l'incorrere, da parte degli automobilisti, nelle infrazioni previste dal DPGR n.335, determinando
quindi le condizioni potenziali per l'innesco di incendi; per tutte queste ragioni, nel caso si riscontri la mancanza dei corretti titoli e permessi, va anche valutata la misura cautelare del sequestro preventivo, che trova la sua ratio nell’esigenza di tutela anticipata, in considerazione della rilevanza del bene giuridico protetto che, per quanto attiene ai reati paesaggistici, va individuato nella salvaguardia del territorio.